L'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità, non essendo gli stessi idonei, da soli, a costituire piena prova ma semplice presunzione di lavoro straordinario, da supportare con ulteriori elementi, di carattere indiziario o presuntivo.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della ditta di autotrasporti con sentenza n.10366 2014:"In tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, è noto che i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., nè dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, nè della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori."