La questione delle attese per le operazioni di carico e scarico rappresenta un elemento di grande attenzione nella negoziazione di un testo contrattuale, sia lato committente che lato vettore e talvolta può essere confuso con quello legato invece ai cosiddetti non meno importanti “prevedibili tempi massimi per le operazioni di carico e/o scarico” della merce previsti dall’art 6 comma 3, lettera e bis) del dlgs 286/2005 e succ. mod.) e costituente l’indicazione di questi ultimi uno degli elementi previsti come essenziali dalla legge perché un contratto sia inteso come in forma scritta.

Anche da qui la necessità di una maggior sensibilizzazione delle parti contrattuali a detti temi per una corretta redazione dei modelli contrattuali. Come noto, la normativa riconosce al vettore un indennizzo in caso di eccessive attese per le operazioni di carico e scarico della merce. Quanto alle modalità applicative dei tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico previsti nei contratti di trasporto, siano essi stipulati in forma scritta o verbale, vale quanto segue:

Fermo quanto sopra occorrerà prestare attenzione al singolo caso, e considerare la redazione di una corretta previsione contrattuale. Chiaramente è fondamentale che le indicazioni scritte dal mittente fornite al vettore circa il luogo e l'orario d'inizio delle operazioni di carico o di scarico delle merci trasportate siano in linea e coerenti, poiché in difetto le eccessive attese per le operazioni di carico e scarico della merce, possono essere anche imputabili al mittente che non fornisce al vettore precise indicazioni scritte con riferimento al tema che si tratta.

Avv. Maria Cristina Bruni                                                                                                                           Avv. Marisabel Muscatiello NEWSLETTER 9/2023